LE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

La Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ha introdotto nell’ordinamento italiano una procedura per la ristrutturazione dei debiti dei privati, cioè di coloro che non rientrando nei presupposti della legge fallimentare, sia perché al disotto dei limiti dimensionali ivi previsti, sia perché soggetti non imprenditori, rimanevano esclusi da ogni possibilità di soluzione globale delle proprie posizioni debitorie.

All'esito delle procedure sotto indicate, infatti, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica di alcune condizioni, dell'esdebitazione ossia della possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (aggiornato con le ultime modifiche apportate dal Decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83) ha riformato la disciplina del Sovraindebitamento, ridisegnando le procedure ed indicando nuovi confini e limiti di questo istituto.

Chi può attivare queste procedure:

  • Consumatore;
  • Imprenditore agricolo;
  • C.d. start up innovative;
  • Imprenditore minore, ovvero chi, negli ultimi tre esercizi prima del deposito dell’istanza di apertura della procedura abbia realizzato:
  • - un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila
    - ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
    - un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
  • Imprenditore cessato;
  • Socio illimitatamente responsabile;
  • Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  • Società professionali ex L. 183/2011;
  • Associazioni professionali o studi professionali associati;
  • Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Chi NON può attivare queste procedure:

  • Imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali
  • chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento
  • chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore
  • chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica
  • chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

LA RETE DEGLI ORGANISMI
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

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