Soluzioni
Le procedure previste dal codice della crisi (D.LGS. N. 14/2019)
1.
Concordato minore
2.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
3.
Liquidazione controllata
4.
Esdebitazione del debitore incapiente ex Art. 283 CCII
Le procedure previste dalla legge 3/2012
1.
Accordo di ristrutturazione
2.
Piano del consumatore
3.
Liquidazione del patrimonio
4.
Esdebitazione del debitore incapiente
I soggetti coinvolti
Il sovraindebitato
Chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti. Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.
L’organismo per la Composizione delle Crisi
L’ente (Camera di Commercio, Ordine dei Dottori Commercialisti, Ordine degli Avvocati, Segretariato Sociale) che riceve le domande dei debitori, fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro ministeriale https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/ possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
Il Gestore della crisi
Il professionista individuato dall’Occ per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.